(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017). (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformita' alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove: a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di' prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficolta' economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari; c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualita' e delle effettive necessita' curative; d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarieta' sociale; e) la riduzione della produzione di rifiuti. 2. Per perseguire le finalita' previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualita' di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze. 3. Le finalita' indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.