(Pubblicata  nel  Supplemento  n. 4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017). 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Provincia autonoma  di  Trento,  anche  in  conformita'  alla
risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012,  in  materia
di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e  nel
quadro definito dalla legge 19  agosto  2016,  n.  166  (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi), promuove: 
    a) il recupero e la distribuzione di  eccedenze  alimentari,  di'
prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di  persone
meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficolta' economica;
i beni che possono essere oggetto di recupero  e  distribuzione  sono
individuati con deliberazione della  Giunta  provinciale  sentita  la
competente commissione permanente del Consiglio provinciale; 
    b) il consumo responsabile  come  strumento  di  riduzione  degli
sprechi alimentari e non alimentari; 
    c) iniziative volte a orientare  ed  educare  i  cittadini  verso
l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati  sotto  il  profilo  dei
costi, della qualita' e delle effettive necessita' curative; 
    d) iniziative per orientare  alla  salute  alimentare  anche  gli
interventi di solidarieta' sociale; 
    e) la riduzione della produzione di rifiuti. 
  2. Per perseguire le finalita' previste dal comma 1,  la  riduzione
degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze  sono  promosse,  in
particolare,  mediante  la  strumentazione   prevista   dalle   leggi
provinciali  nei  settori  connessi,  con  specifico  riguardo   alle
politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio  e  alla
tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono,
valorizzano e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
o associati, e delle  risorse  del  volontariato,  nel  rispetto  del
principio  di  sussidiarieta'.  Inoltre,  le  politiche  di   settore
incentivano la progettualita' di rete nella donazione, nel recupero e
nella distribuzione di eccedenze. 
  3. Le finalita' indicate da questo articolo per il  recupero  e  la
distribuzione delle eccedenze  sono  perseguite  nel  rispetto  delle
norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative
previste in materia di sicurezza alimentare  e  igienico-sanitaria  e
per lo smaltimento dei rifiuti.